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Cronaca

Il ministero “boccia” Follonica: il caso residenze di Buoncristiani non andava discusso a porte chiuse

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Il ministero “boccia” Follonica: il caso residenze di Buoncristiani non andava discusso a porte chiuse
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FOLLONICA – La domanda di attualità sul caso residenze non andava discussa a porte chiuse. È questa la sintesi del parere che il ministero dell’Interno su richiesta della prefettura di Grosseto dopo le segnalazioni dei consiglieri di opposizione, ha dato sull’ormai nota vicenda della seduta segreta convocata per rispondere alle 15 domande poste al sindaco Matteo Buoncristiani.

Nelle due pagine inviate dal Ministero si mette in evidenza il principio per cui non dovrebbe essere necessaria la seduta.

La vicenda era stata oggetto di un esposto da parte dei consiglieri comunali di opposizione, che avevano segnalato alla Prefettura presunte irregolarità nella decisione di secretare il punto all’ordine del giorno. In particolare, secondo quanto riportato, la secretazione non sarebbe stata deliberata dal Consiglio, come previsto dal regolamento, né supportata da una richiesta formalmente motivata da uno dei soggetti legittimati (Presidente, Sindaco o un consigliere).

Il Ministero ha confermato che la sola discussione all’interno della Conferenza dei capigruppo non è sufficiente a giustificare una seduta segreta, la quale può essere disposta solo tramite deliberazione dell’aula e su richiesta motivata. Anche la motivazione legata alla tutela della privacy dei familiari del sindaco, pur se comprensibile, non appare sufficiente alla luce del fatto che lo stesso primo cittadino ha successivamente rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’argomento, vanificando di fatto l’intento di riservatezza.

Richiamando il principio di pubblicità delle sedute previsto dal Testo unico degli enti locali, il Ministero ha sottolineato che eventuali deroghe devono essere eccezionali, esplicitamente regolamentate e adeguatamente motivate. La giurisprudenza, ha ricordato infine l’Ufficio del Ministero, stabilisce che la seduta può essere riservata solo se sono in discussione valutazioni discrezionali su qualità personali, e non semplici accertamenti oggettivi.

Il parere del Ministero è stato trasmesso dalla Prefettura di Grosseto ai consiglieri proponenti e agli organi istituzionali del Comune di Follonica.

Ecco il contenuto del parere del Ministero

OGGETTO: Comune di Follonica. Quesito sulla regolarità della procedura adottata per dichiarare secretata la discussione di un punto all’ordine del giorno del consiglio comunale.

Si fa riferimento alle note del 10 e 11 aprile scorso, con le quali codesta prefettura ha comunicato che i consiglieri di minoranza del comune di Follonica hanno rappresentato che il Presidente del consiglio comunale ha secretato il primo punto all’ordine del giorno del consiglio, la cui seduta si è svolta il 7 aprile 2025.

Il punto secretato riguardava la “domanda d’attualità – Residenze prot. 13142 del 28.03.2025”, concernente la questione della residenza del Sindaco.

Ad avviso degli esponenti sembra non sia stata rispettata la procedura prevista dall’articolo 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Riguardo si osserva che l’articolo 20, comma 1, dello Statuto dispone che:
“Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale; è competente, altresì, sentiti il Sindaco, di norma la Conferenza dei capigruppo e mediante dette commissioni consiliari permanenti, stabilire l’ordine del giorno…”.

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale prevede all’articolo 33 rubricato “Riunioni del Consiglio” che le riunioni dell’organo consiliare sono pubbliche, ma quando per l’oggetto della discussione è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta su richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere, e alla seduta segreta partecipano esclusivamente il Presidente e i consiglieri, il Segretario generale e il Vice Segretario generale.

La questione in esame riguarda, come detto, la residenza dichiarata dal Sindaco in carica, ritenuta fittizia dai consiglieri di minoranza. In merito a tale situazione, discussa in consiglio in forma segreta, i predetti consiglieri hanno rilevato che:

  • non esiste una richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere;

  • il Consiglio comunale non ha deliberato alcun atto con cui viene deciso di procedere ad una seduta segreta, come prescrive l’articolo 33 del Regolamento sopra citato;

  • la decisione di trattare la domanda di attualità “Residenze” in seduta segreta, discussa nell’ambito della Conferenza dei capigruppo tenutasi il 31 marzo 2025, come si evince dalla risposta fornita dal Presidente del Consiglio alla Prefettura, non sarebbe sufficiente a giustificare la determinazione adottata.

In merito, si osserva che è il Consiglio che può deliberare di riunirsi in seduta segreta, qualora vi sia una richiesta motivata formulata da uno dei soggetti indicati dall’articolo 33 del citato Regolamento e non la Conferenza dei capigruppo.

Dalla nota integrativa, datata 10 aprile 2025, a firma dei consiglieri di opposizione, si evince che la richiesta della seduta da svolgere in forma segreta, limitatamente all’argomento riguardante la residenza del primo cittadino, sia stata personalmente proposta dal Sindaco al Presidente del Consiglio, al fine di tutelare il diritto di riservatezza dei propri familiari.

Il Presidente del Consiglio avrebbe quindi assunto la decisione di tenere il Consiglio comunale in forma segreta.

Sul punto si rileva che l’articolo 38, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che deve dettare delle disposizioni a tali fini.

Si fissa un principio generale di pubblicità delle sedute consiliari, nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, che può essere derogato dai regolamenti comunali qualora vi siano motivi eccezionali connessi, ad esempio, all’ordine pubblico o a questioni da esaminare concernenti singole persone e vi sia al contempo un’effettiva esigenza di riservatezza.

Quanto alle deliberazioni concernenti persone, diverse pronunce giurisprudenziali hanno chiarito che deve svolgersi in forma riservata la seduta in cui il consiglio è tenuto a fare apprezzamenti o ad esprimere un giudizio discrezionale sulle qualità morali, intellettuali, economiche e sugli atti di una persona.

Al contrario, quando è posto all’ordine del giorno un oggetto concernente una persona, ma su di esso non si apre alcun dibattito, oppure il provvedimento non è fondato su un’attività discrezionale, ma vincolata, cioè su meri accertamenti di un fatto e limitantesi a constatare l’esistenza di un dato obiettivo, non dovrebbe essere necessaria la seduta segreta.

Peraltro, le finalità di riservatezza che avrebbero reso necessario lo svolgimento della seduta consiliare in forma secretata sono state superate in quanto lo stesso Sindaco ha rilasciato dichiarazioni alla stampa in merito all’argomento secretato, di fatto vanificando il carattere di “riservatezza” inizialmente conferito all’argomento in questione, come osservato da codesta Prefettura.

Si ritiene, pertanto, che il regolamento debba individuare in forma analitica, trattandosi di deroga al carattere della seduta pubblica fissato dal legislatore, i casi di esclusione della pubblicità delle sedute.

Si evidenzia, altresì, che il giudice amministrativo ha precisato che la possibilità eccezionale di derogare alla seduta pubblica è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio, che deve adeguatamente motivare le ragioni del carattere riservato della seduta (TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza del 14 maggio 2005, n. 462).

Daniele Reali
14 Maggio 2025 alle 13:10
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