PITIGLIANO – Una vicenda intricata quella che vede protagonista una famiglia di Pitigliano, il cui figlio frequenta, già dallo scorso anno, l’asilo nido comunale.
Il bambino era stato iscritto fuori dalla finestra temporale prevista dal Comune, restando di fatto fuori dalla graduatoria. I genitori però hanno fatto ricorso al Tar che ha ammesso con riserva il bambino in attesa delle sentenza che è fissata a marzo.
Ecco le posizione di genitori e Comune.
La famiglia: «Il 2 maggio scorso abbiamo ricevuto una telefonata della responsabile del Nido con cui ci chiedeva come mai non avessimo iscritto nostro figlio, già frequentante, al successivo anno educativo, dal momento che, a suo dire, il termine delle iscrizioni era fissato al 30 aprile. Noi eravamo rimasti alle indicazioni del regolamento comunale che all’articolo 9.1 stabilisce i termini delle iscrizioni dal 15 maggio al 30 giugno, “salvo diverse disposizioni regionali che saranno rese opportunamente note con congruo anticipo dal responsabile del servizio educazione”».
«Chiesti al comune gli atti con cui aveva disposto l’anticipazione dei termini al 30 aprile, abbiamo scoperto che detta anticipazione era stata stabilita in modo del tutto arbitrario, ossia senza alcun atto amministrativo a supporto, e inoltre non era stata oggetto di pubblicità legale né pubblicata sull’albo pretorio online del comune» proseguono i genitori.
«Alle nostre rimostranze a mezzo Pec sul mancato rispetto degli aspetti base del procedimento amministrativo nello stabilire e pubblicizzare l’anticipazione dei termini, il comune ci ha risposto con sdegno non lasciandoci altra via se non quella del Tar, che ha accolto la nostra richiesta urgente di sospensione della graduatoria ORDINANZA TAR» prosegue la famiglia assistita dall’avvocato Eugenio Maddiona del Foro di Napoli.
«Lo stesso Tribunale amministrativo regionale, solitamente molto cauto nell’esprimere giudizi in sede di ordinanze cautelari, ha sottolineato il mancato rispetto dei principi di correttezza e di leale collaborazione da parte del Comune: “Considerato che tale mancanza [del comune, ndr] sembra aver determinato il ritardo (di tre giorni) nella presentazione della domanda d’iscrizione da parte dei ricorrenti e che la particolarità delle circostanze poteva fra l’altro giustificare, secondo i principi di leale collaborazione e correttezza, l’accettazione della domanda tardiva da parte del Comune, tenuto anche conto del fatto che il bambino aveva già frequentato l’asilo nell’anno passato».
Il Comune: «Si rende necessaria una drastica smentita rispetto alla vicenda che ha visto il Tar Firenze ammettere un bambino con riserva alla frequenza dell’asilo nido di Pitigliano all’esito del sindacato cautelare. Il Comune di Pitigliano ci tiene a dare la propria versione dei fatti» si legge nella nota.
«Il Comune di Pitigliano ha agito ritenendo cautamente che i genitori del minore conoscessero i nuovi termini di iscrizione (anticipati rispetto a quelli previsti originariamente nel regolamento) sia perché già in vigore dall’anno precedente, in cui la loro iscrizione era stata presentata ad aprile, sia perché nell’inviare la propria richiesta di iscrizione il 3 maggio, gli stessi dichiaravano di non aver rispettato il termine del 30 aprile per loro problemi tecnici nell’invio della Pec (prodotta nel giudizio)».
«Da notare che il momento della presentazione dell’iscrizione (3 maggio) era fuori dalla “vecchia” finestra temporale del regolamento (15 maggio – 30 giugno), segno evidente che i genitori del minore conoscevano i nuovi termini e non stavano facendo affidamento su quelli riportati dal regolamento, che sapevano non essere più attuali» prosegue la nota dell’amministrazione.
«Non fu pertanto un fulmine a ciel sereno quello che ebbero a fine maggio, di fronte alla porta dell’asilo, i genitori del minore, ben sapendo fin dalla data di iscrizione del proprio negligente ritardo».
«Il provvedimento del Tar Firenze, reso nell’ambito di un giudizio cautelare – precisa il Comune -, ad un “primo sommario esame”, non pone affatto fine alla questione che verrà valutata compiutamente nel merito solo all’udienza pubblica del 13 marzo 2025».
«Il prudente apprezzamento della questione dal parte del giudice amministrativo è stato quello di consentire al minore provvisoriamente, nell’attesa del giudizio di merito, la frequenza dell’asilo nido, consentendo di addivenire ad una decisione “re adhuc integra”, ovvero senza alcuna compromissione della posizione dei ricorrenti. Sta di fatto che, disponendo la compensazione delle spese, il Tar ha dato un segnale di come, alla luce sommaria del sindacato cautelare, la condotta dell’Ente non appaia da biasimare».
«Sulla questione, vi è ancora spazio e tempo per dimostrare – e smentire fin d’ora quanto diffuso dalla famiglia – che l’Amministrazione aveva adeguatamente comunicato alle famiglie, ricorrenti compresi, i termini di iscrizione, mediante messaggi whatsapp inviati personalmente ai genitori degli iscritti dell’anno in corso (tra i quali il minore in questione), pubblicazione sulla Home page del sito istituzionale, nonché nella Sezione amministrazione trasparente (oltreché sulla sezione “news ed eventi”)».