
GAVORRANO – Cambi alla viabilità e agli accessi in occasione della partita contro il Grosseto, in programma domenica 3 novembre alle 14,30. Per il match sono state diramate dal Comune alcune disposizioni, valide dalle 9 alle 18 e comunque fino al termine dell’evento, per regolare il traffico nei pressi dello stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, disponibili sul sito istituzionale dell’ente, per motivi di viabilità, sicurezza e ordine pubblico.
“In via Morandi istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso – si legge nell’ordinanza -. In piazza Pertini e via Finetti (tratto finale) l’istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso e sosta riservata ai tifosi locali. In via Berlinguer chiusura dell’accesso da e per via Morandi. In piazza dello Stadio chiusura dell’accesso su via Morandi e istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso. In piazza del Parco istituzione parcheggio riservato ai tifosi del Grosseto. Piscina – via Tarantelli istituzione parcheggio riservato ai tifosi del Grosseto. Via Fratelli Cervi dal bivio di ingresso della piscina comunale al bivio con via Agresti, istituzione di divieto di transito, con esclusione dei tifosi del Grosseto diretti ai due parcheggi a loro riservati in via Tarantelli (parcheggio piscina) e in piazza del Parco, limitatamente dalle 12 alle 18 e comunque fino al termine dell’evento”.
“Per l’occasione è stata emessa anche un’ordinanza sindacale dalle 9 alle 18 di domenica 3 novembre che vieta la somministrazione, la vendita, il consumo e la detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e metallo, oltre al divieto di somministrazione di bevande alcoliche in occasione della partita tra Us Follonica Gavorrano e Grosseto. Tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 9 alle 18, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle 3 alle 6 disposto dal comma 2 dell’articolo 6 del Decreto Pag 3 di 6 Legge. 117/2007 convertito nella Legge160/2007. Tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l’attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 9 alle 18”.
“Tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 9 alle 18, fermo restando il divieto di vendita dalle 24 alle 6 disposto dal comma 2 bis dell’articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007. Tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all’interno dei locali) devono sospendere l’attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 9 alle 18”.
“Gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 9 alle 18, fermo restando il divieto di vendita dalle 24 alle 6 – prosegue l’ordinanza -. Sarà dunque vietata la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione; il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori; il divieto di detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità; il divieto di vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcoliche, di bevande alcooliche che all’origine abbiano un contenuto alcolico”.