Grosseto

No alla vendita di bevande alcoliche prima e dopo la partita vicino e nello stadio

Stadio Zecchini

GROSSETO – In vista dell’inizio della stagione calcistica 2021-2022 e, quindi, degli incontri che si disputeranno allo stadio comunale Zecchini, è stata pubblicata l’ordinanza per la regolamentazione della somministrazione e vendita di bevande.

L’atto prevede che da un’ora e mezzo prima dell’inizio e fino a un’ora dopo la fine degli incontri di calcio nelle aree limitrofe allo stadio (via Tarquinia, tratto di via Telamonio, viale Giotto, tratto di viale della Repubblica, via Aldi, tratto di via Caravaggio, piazzale Bearzot, percorso tra la stazione ferroviaria e lo stadio, vale a dire piazza Marconi, via Mameli, tratto di via Matteotti, tratto di viale Sonnino fino al sottopasso denominato “ponte stadio”) è fatto divieto ai pubblici esercizi di somministrazione, alle attività commerciali o artigianali, alle strutture ricettive, ai circoli privati e/o spacci, alle mense di qualsiasi tipo e a qualunque altro esercizio in cui si somministri o si venda per asporto, anche in forma ambulante o mediante forme automatiche di distribuzione, di:

– somministrare bevande superalcoliche (gradazione superiore al 21% di alcol in volume) e alcoliche (gradazione superiore al 5%);

– vendere per asporto bevande alcoliche o superalcoliche di qualsiasi genere;

– vendere per asporto bevande di qualsiasi genere se contenute in recipienti di vetro o metallo. La vendita potrà avvenire esclusivamente utilizzando, previa mescita, bicchieri di carta o plastica leggera.

All’interno dello stadio Zecchini (con eccezione della zona “hospitality”) dall’apertura al pubblico al termine dell’evento sportivo è fatto divieto di introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore al 5%. Qualsiasi altra bevanda dovrà essere servita esclusivamente in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine o altri contenitori simili. Potranno essere introdotte e vendute bottiglie in plastica trasparente, fino a un massimo di 750 ml, solo se aperte e private del tappo di chiusura o valvola. E’ vietato introdurre, vendere, distribuire e somministrare, anche in forma gratuita, alimenti confezionati in contenitori di vetro, plastica o lattine.

L’inosservanza comporterà a carico dei trasgressori una sanzione tra 25 e 500 euro.

Qui è possibile consultare l’ordinanza: https://new.comune.grosseto.it/web/comunicati/stadio-pubblicata-lordinanza-per-la-vendita-e-somministrazione-di-bevande/.

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