L'emergenza

Grosseto e la Toscana in zona rossa fino al 20 aprile: ecco tutte le regole da seguire

Zona Rossa

GROSSETO – Le limitazioni di Pasqua terminano oggi, con la giornata di Pasquetta. Ma da domani, almeno fino al 20 aprile (anche se il Ministero si riserva di valutare nuovamente i dati nei prossimi giorni), la Toscana resta in zona rossa. Quindi anche per l’intera provincia di Grosseto restano in vigore le attuali limitazioni.

 

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Fino al 20 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
– per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
– il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).

SECONDE CASE

Ordinanza Presidente della Regione n. 29 del 20/03/2021
L’ingresso in Toscana con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone non residenti è consentito solo in presenza di motivi di salute, di lavoro, di studio oppure per comprovate e gravi situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata. Quindi leggendo le due norme vigenti sembrerebbe che chi viene fuori dalla Toscana può arrivare alle seconde case solo per le motivazioni indicate. Mentre per chi vive in Toscana può andare alle seconde case solo, uno solo per famiglia, in una unica giornata per manutenzioni urgenti. Quindi nelle seconde case non è possibile “rientrare”.

SPOSTAMENTI

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021.

ATTIVITA’ COMMERCIALI IN ZONA ROSSA

Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Chiusi i servizi alla persona: parrucchieri, barbieri ed estetisti.

BAR E RISTORANTI

In zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

SCUOLA

Riaprono in presenza i servizi educativi dell’infanzia, le scuole primarie e le prime medie. La Dad resterà unicamente per le scuole superiori e medie (secondo e terzo anno).

Sono escluse ordinanze territoriali restrittive, salvo casi di eccezionale e straordinaria necessità (focolai e diffusione varianti), sentite le autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (art. 2 Dl 44/21).

ATTIVITA’ CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

ATTIVITA’ MOTORIA O SPORTIVA

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

Allo stesso modo, sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

Sospeso lo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Non è possibile praticare attività venatoria.

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