Grosseto

Poste Italiane gli nega il rimborso dei buoni e lui va dal giudice: risparmiatore avrà i suoi soldi

giudice di pace

GROSSETO – Un risparmiatore aveva acquistato due buoni postali dal valore complessivo di 2.000 euro senza che gli venissero fornite le indicazioni obbligatorie (compresa la tipologia dei titoli, le caratteristiche e la data di scadenza), e al momento della riscossione gli era stato negato quanto dovuto. Il risparmiatore si è rivolto a Confconsumatori che lo ha assistito nella mediazione e nel successivo giudizio davanti al Giudice di pace, il quale ha accolto la domanda.

La vicenda risale al 2001 quando un consumatore aveva acquistato, insieme con la madre, due buoni postali fruttiferi dal valore di mille euro ciascuno a uno sportello di Poste italiane. Nel 2018, al momento della richiesta di riscossione dei buoni, l’operatore dell’ufficio postale lo aveva informato a voce che non gli sarebbe stato liquidato alcun importo. Il risparmiatore si è così rivolto all’avvocato Francesca Galloni di Confconsumatori.

Dopo la lettera di contestazione rimasta senza risposta e dopo la mancata adesione di Poste alla procedura di mediazione, il consumatore ha deciso di agire in giudizio davanti al Giudice di pace che ha accolto tutte le contestazioni svolte dall’avvocato Galloni nel corso del giudizio, appurando come i buoni emessi fossero titoli a termine, con una sola indicazione della serie AA1 scritta a mano, senza alcuna dicitura riconducibile all’autore, timbro o data. I buoni, inoltre, non riportavano nessun elemento da cui poter evincere la data di scadenza dalla quale poter azionare la domanda di riscossione. Il Giudice di pace ha accolto la domanda del risparmiatore, riconoscendo come Poste avesse totalmente disatteso i doveri e le regole di adempimento previsti in seguito al Decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 per i buoni successivi a tale data.

I buoni, infatti, non riportavano più in stampa alcuna indicazione circa il numero di serie, i rendimenti e la loro scadenza e venivano – per così dire – “venduti alla cieca”. Poste non ha quindi adempiuto all’onere probatorio a suo carico, ossia quello di aver consegnato un documento separato o foglio informativo che avrebbe permesso al consumatore di far valere per tempo i legittimi diritti. In mancanza di questi elementi, ritenuti dal Giudice di Pace «essenziali per la corretta e adeguata conoscenza e informazione dell’utente e per far valere i propri legittimi diritti, il risparmiatore non ha mai potuto verificare la serie, né la scadenza e la conseguente prescrizione» dei buoni fruttiferi.

«Si tratta – commenta l’avvocato Galloni – di una sentenza molto importante e significativa, non solo per la vittoria conseguita, ma anche come precedente per tutti quei risparmiatori che si trovano in possesso di buoni postali fruttiferi che Poste si rifiuta di liquidare o totalmente o anche in parte, o perché li ritiene prescritti o per altre motivazioni spesso infondate. Per questo motivo invitiamo tutti coloro che abbiano riscontrato problemi con i buoni postali fruttiferi di rivolgersi ai nostri sportelli per le contestazioni del caso e portare avanti la battaglia che Confconsumatori ha da qualche mese intrapreso, denominata proprio “Buono tradito”».

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