Orbetello

Contributi all’affitto: ecco il bando per fare domanda

Orbetello municipio

ORBETELLO – A partire dal primo giugno ed entro il 15 luglio è indetto un bando pubblico per la presentazione delle domande per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione nel comune di Orbetello.

Il bando è consultabile sul sito internet del Comune di Orbetello: www.comune.orbetello.gr.it.

La domanda di partecipazione, unitamente ai moduli allegati, deve essere compilata unicamente sul modello appositamente predisposto dal Comune.

Il modello domanda potrà:

• essere scaricato, dal sito internet del Comune di Orbetello all’indirizzo web: www.comune.orbetello.gr.it sezione bandi e gare.;

• essere richiesto tramite posta elettronica all’indirizzo contributoaffitto2020@comune.orbetello.gr.it.

Possono presentare domanda per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando, a pena di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

b) titolarità di un contratto di locazione e s c l u s i v a m e n t e ad uso abitativo regolarmente registrato, anche di natura transitoria, e in regola con il pagamento delle registrazioni annuali, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, con esclusione gli alloggi ERP disciplinati dalla L.R.T. 2/2019 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno. Possono partecipare anche i cittadini di uno stato non aderente all’Unione Europea in possesso di titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o permesso di soggiorno almeno biennale, con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

  1. e)  assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
  2. f)  le disposizioni di cui alle precedenti lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
    coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;• titolarità di pro-quota di diritti reali su immobili anche di valore complessivo superiore a € 25.000,00 dei quali sia documentata l’indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;• alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
    • alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del

    provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;

  3. g)  valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie dicui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
  4. h)  non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare, non solo ad uso abitativo, e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed h);
  5. i)  essere in possesso di Attestazione ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore dellaSituazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successivemodificazioni e integrazioni, non superiore a € 28.770,41;
  6. j)  essere in possesso di Attestazione ISEE dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore dellaSituazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati per la collocazione nelle rispettive fasce di graduatoria:Fascia “A”: Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., € 13.391,82, per l’anno cui si riferisce il bando; incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
    Fascia “B”: Valore ISE compreso tra € 13.391,83 e € 28.770,41; incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%; valore ISEE non superiore al limite per l’accesso all’ E.R.P., € 16.500,00;
  7. k)  non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di altri benefici pubblici da qualunque ente e in qualsiasi forma erogati a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i contributi previsti dalla deliberazione GRT 1088/2011 e s.m.i. inerente la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità, relativi allo stesso periodo temporale oggetto del contributo di cui al presente bando;

l) non essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L’eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell’anno 2020 comporta l’automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall’effettiva disponibilità dell’alloggio;

m) in caso di soggetti in possesso di Attestazione ISEE con “ISE zero”, ovvero con ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, a pena della non erogazione del contributo, occorre presentare, alternativamente:

• autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, con indicazione della somma ricevuta;

• certificazione a firma del responsabile del competente ufficio, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, con indicazione della somma;

In caso di assenza della documentazione sopra detta, l’Ufficio procederà ad una verifica del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone. In caso di esito negativo, il concorrente sarà escluso.

L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dalla famiglia anagrafica. E’ necessario che ogni componente il nucleo familiare abbia la condizione “stato civile” presente in Anagrafe Comunale certificata, ovvero cioè alla voce “stato civile” deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo. La dizione “non conosciuto” significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di Orbetello ed è motivo di non procedibilità della domanda per impossibilità della verifica dei requisiti di accesso. Il soggetto che presenta stato civile “non conosciuto” e che voglia presentare domanda di partecipazione al presente bando, dovrà provvedere a sanare l’anomalia prima della presentazione dell’istanza di partecipazione o, comunque, entro i termini della fase di ricorso qualora il concorrente dimostri di aver avviato le procedure per la regolarizzazione della propria situazione. Possono partecipare al presente bando anche coloro che hanno partecipato al bando per l’assegnazione del contributo straordinario ad integrazione del canone di locazione per emergenza COVID-19. L’eventuale contributo ottenuto a seguito della partecipazione al “Bando COVID” sarà detratto dal contributo eventualmente ottenuto a seguito della partecipazione al presente bando.

Più informazioni
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI