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ULTIM’ORA – Ricorso sul voto: dovranno essere ricontate le schede di una sezione

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ULTIM’ORA – Ricorso sul voto: dovranno essere ricontate le schede di una sezione
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FOLLONICA – Le schede della sezione 17 di Follonica saranno ricontate. È questo l’effetto dell’ordinanza del Tar della Toscana che, esaminando il ricorso, presentato dal centrodestra dopo l’esito delle elezioni amministrative del maggio scorso, ha deciso che venga fatto il riconteggio di voti validi di una sezione della città del Golfo.

I giudici del tribunale amministrativo sono giunti a questa decisione perché, analizzando il materiale elettorale e le richieste contenute nel ricorso, hanno riscontrato che ci sia la necessità di verificare con esattezza il numero dei voti validi. Questa la spiegazione che viene indicata nell’ordinanza:  «Premesso che, all’esito del primo turno elettorale, partendo dal dato del numero totale dei voti validi calcolato in 11727, è stata riconosciuta, in favore di Andrea Benini, con n. 5864 voti validi, e per un solo voto in più, la maggioranza assoluta dei voti validi; Considerato che in relazione alle operazioni della sezione n. 17, i ricorrenti, con il terzo motivo, lamentano che erroneamente, in sede di scrutinio, non sarebbero state considerate attribuibili a Massimo Di Giacinto (candidato posizionatosi secondo) due schede invece annullate; deducono che da ciò deriverebbe l’innalzamento del numero dei voti validi da 11727 a 11729; Considerato che, in relazione alla medesima sezione n. 17, i ricorrenti osservano come il numero dei voti validi ammonterebbe, secondo quanto indicato nel riepilogo del verbale, a 395 voti di lista, cui si sommano 29 voti ai soli candidati sindaci, e tuttavia tale somma verrebbe indicata erroneamente in 423, con la conseguenza che, con un voto valido in più, verrebbe meno la maggioranza assoluta dei voti del candidato Benini; Ritenuto che al fine del decidere è necessario disporre verificazione per stabilire l’esatto numero dei voti validi complessivi nella sezione n. 17; Considerato che a tale ultimo scopo è necessario anche stabilire se le due schede annullate possano essere considerate invece valide; Ritenuto pertanto di: – ordinare al Prefetto di Firenze, o suo delegato, di effettuare il riconteggio dei voti validi complessivi nella sezione n. 17, verificando a tal fine anche la validità o meno delle due schede contestate; – stabilire che la verificazione dovrà svolgersi, in contraddittorio con le parti costituite cui dovrà essere inviato tempestivo avviso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, e che una relazione dovrà essere depositata nella Segreteria di questo T.A.R. entro i successivi dieci giorni; Ritenuto di dover fissare l’udienza di discussione del merito alla data del 17 dicembre 2019».

A questo punto la proceduta sarà piuttosto veloce. Il 17 dicembre a Firenze è stata fissata la nuova udienza nella quale, alla luce di quello che emergerà dal riconteggio delle schede, sarà discusso il merito della questione e sarà presa una decisione. Rimane dunque in bilico il futuro del Comune di Follonica e sopratutto della giunta guidata da Andrea Benini, così come del consiglio comunale che si è insediato a giugno. A questo punto il futuro “elettorale” e politico di Follonica dipenderà tutto dalla operazione di riconteggio dei voti nelle sezione 17. Si tratta di una prima “mezza” vittoria del centrodestra perché con il ricorso si è ottenuto la possibilità almeno del riconteggio delle schede lasciando così aperta la possibilità di “disputare” un eventuale ballottaggio nel 2020.

Ecco il testo integrale dell’ordinanza Tar: 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 830 del 2019, proposto da Leonardo Bottoni, Roberto Azzi, Massimo Di Giacinto, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Buoni, Davide Lera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro Comune di Follonica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Sili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Elettorale Centrale Follonica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti Andrea Benini, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de’ Rondinelli 2;
Monica Paggetti, Ilaria Chiti, Mara Pistolesi, Giacomo Manni, Francesca Stella, Giovanni Balloni, Marco Buccianti, Mario Matteucci, Rosaria Buttitta, Enrico Calossi, Alessandro Ricciuti, Francesco Ciompi, Andrea Pecorini, Barbara Catalani, Mirjam Giorgeri, Gesuè Domenico Ariganello, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento e la conseguente correzione del risultato elettorale ai fini di demandare le operazioni elettorali alla fase del ballottaggio, ovvero per l’invalidazione dell’intero procedimento elettorale, e in particolare:

– del verbale delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti dell’Ufficio centrale elettorale relativi alle elezioni del 26-5-2019 per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Follonica (GR) predisposto in data 28-5-2019 dal presidente e componenti dell’Ufficio centrale e dei verbali e allegati inerenti e conseguenti nella parte in cui:

1) è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Andrea Benini, anziché ammettere al turno di ballottaggio i candidati a Sindaco Andrea Benini e Massimo Di Giacinto individuabili come i candidati che hanno preso più voti (Vd. pag. 8 – § 6. Determinazione graduatoria dei candidati alla carica di sindaco);

1.1) è stato dichiarato che la maggioranza assoluta dei voti validi è n. 5864 in virtù del numero totale di voti validi accertati pari a 11727;

2) è stato tenuto conto nella somma dei risultati delle sezioni, il risultato della sezione n. 1 anziché considerarlo del tutto nullo e/o invalido e/o inefficace ai fini della competizione elettorale;

3) è stato assegnato al candidato Sindaco Massimo Di Giacinto un numero di voti inferiore rispetto a quelli effettivamente spettanti in considerazione del fatto che alla sezione elettorale n. 17 sono state considerate contestate e non assegnate n. 2 schede che palesemente dovevano essere assegnate al candidato Sindaco Massimo Di Giacinto;

4) sono stati attribuiti alle liste collegate al candidato Sindaco Andrea Benini n.11 seggi e alle liste collegate al candidato sindaco Massimo Di Giacinto n. 6 seggi anziché rinviare l’assegnazione delle liste a dopo i risultati del ballottaggio.

5) sono stati erroneamente attribuiti voti della sezione elettorale n. 1 nonostante la palese mancata compilazione del verbale della medesima sezione che ha letteralmente compromesso l’accertamento reale della volontà del corpo elettorale, così che non se ne doveva tenere di conto nella attribuzione dei voti alle liste e ai candidati sindaci ai fini del computo finale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, all’esito del primo turno elettorale, partendo dal dato del numero totale dei voti validi calcolato in 11727, è stata riconosciuta, in favore di Andrea Benini, con n. 5864 voti validi, e per un solo voto in più, la maggioranza assoluta dei voti validi;

Considerato che in relazione alle operazioni della sezione n. 17, i ricorrenti, con il terzo motivo, lamentano che erroneamente, in sede di scrutinio, non sarebbero state considerate attribuibili a Massimo Di Giacinto (candidato posizionatosi secondo) due schede invece annullate; deducono che da ciò deriverebbe l’innalzamento del numero dei voti validi da 11727 a 11729;

Considerato che, in relazione alla medesima sezione n. 17, i ricorrenti osservano come il numero dei voti validi ammonterebbe, secondo quanto indicato nel riepilogo del verbale, a 395 voti di lista, cui si sommano 29 voti ai soli candidati sindaci, e tuttavia tale somma verrebbe indicata erroneamente in 423, con la conseguenza che, con un voto valido in più, verrebbe meno la maggioranza assoluta dei voti del candidato Benini;

Ritenuto che al fine del decidere è necessario disporre verificazione per stabilire l’esatto numero dei voti validi complessivi nella sezione n. 17;

Considerato che a tale ultimo scopo è necessario anche stabilire se le due schede annullate possano essere considerate invece valide;

Ritenuto pertanto di:

– ordinare al Prefetto di Firenze, o suo delegato, di effettuare il riconteggio dei voti validi complessivi nella sezione n. 17, verificando a tal fine anche la validità o meno delle due schede contestate;

– stabilire che la verificazione dovrà svolgersi, in contraddittorio con le parti costituite cui dovrà essere inviato tempestivo avviso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, e che una relazione dovrà essere depositata nella Segreteria di questo T.A.R. entro i successivi dieci giorni;

Ritenuto di dover fissare l’udienza di discussione del merito alla data del 17 dicembre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 17 dicembre 2019.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

Daniele Reali
18 Settembre 2019 alle 10:52
  • Amministrative 2019

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