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Funghi: «Nel Comune di residenza non servono autorizzazioni». Ecco la guida alla raccolta

fungo funghi

FOLLONICA – «Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l’autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana, ma per chi raccoglie i funghi solo nel comune di residenza non serve nessuna autorizzazione» a rinfrescare le norme sulla raccolta è il Comune di Follonica.

«E’ già stagione di funghi – sottolinea l’Ente in una nota – ed è opportuno ricordare ai cercatori le nuove norme per la raccolta dei funghi, introdotte dalla legge regionale n. 58 del 17/11/2010 e già in vigore dal 1 gennaio 2011 in tutto il territorio regionale. Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana, e non più dal Comune di residenza del richiedente».

«Però coloro che vogliono raccogliere i funghi nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi i nessuna autorizzazione – chiarisce il Comune – quindi i residenti a Follonica che vogliono raccogliere i funghi nel solo territorio comunale di Follonica, non necessitano di niente, ma se vogliono andare nei comuni limitrofi a Scarlino per esempio, allora devono fare il versamento».

L’autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato all’Amministrazione regionale. La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento. I residenti in Toscana devono versare 13 euro per un’autorizzazione valida sei mesi oppure 25 euro per un anno (per i comuni montani l’importo è dimezzato, così come i ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni, che abbiano frequentato, un corso di informazione ed educazione organizzato dalla Amministrazioni provinciali o dalle Comunità montane).

I non residenti in Toscana devono, invece, pagare 15 euro per un giorno, oppure 40 euro per sette giorni consecutivi.
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo alcuni casi specifici che hanno limiti diversi , secondo la norma (comuni montani, imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali)

E’ vietata la raccolta di esemplari nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:
– quattro centimetri per i Porcini;
– due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo).
E’ vietata inoltre la raccolta dell’ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.

La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi.
La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli). I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore. E’ vietato l’uso di sacchetti di plastica.

Per informazioni, rivolgersi a URP Regione Toscana, al numero verde 800-860070.

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