Attualità

Videopoker, il Tar boccia l’ordinanza

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di Annalisa Mastellone

Gavorrano –  L’ordinanza sindacale sui “videopoker” è stata annullata. Con sentenza breve n°1784 del 18 novembre 2011, il Tribunale amministrativo regionale ha pronunciato il definitivo annullamento dell’ordinanza 49/10 firmata da Massimo Borghi il 10 agosto 2010 per contrastare in paese la diffusione della dipendenza da gioco. La decisione è arrivata a distanza di 15 giorni dall’udienza pubblica tenutasi a Firenze il 3 novembre scorso, dopo la quale i magistrati della seconda sezione del Tar – Maurizio Nicolosi, Ivo Correale e Pietro De Berardinis – in camera di consiglio hanno sentenziato l’abolizione delle disposizioni sindacali, accogliendo in via definitiva il ricorso del bar “Boccondivino” di Grilli, rappresentato e difeso dall’avvocato Silvia Muratori. La titolare dell’unico esercizio gavorranese che ha da subito applicato le direttive emanate dal sindaco, nel settembre 2010 aveva infatti impugnato l’ordinanza per i limiti e i danni economici derivati all’attività del bar dall’applicazione della stessa, che nel “nocciolo” prevedeva: a chiunque installi nel proprio esercizio videopoker o simili verrà negata la concessione o l’autorizzazione di suolo pubblico; coloro che già sono intestatari della concessione, dovranno rimuovere le macchinette entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza. In caso contrario, verranno ritirate le concessioni. Inoltre, è fatto divieto ai proprietari di esercizi nei quali sono installati video poker o similari di proroga dell’orario notturno dell’esercizio: dovranno chiudere al pubblico non più tardi delle ore 19 nel periodo ottobre-aprile e delle ore 20 nel periodo maggio-settembre.

E qui sta il danno economico lamentato dal “Boccondivino, visto il mancato introito per aver osservato la riduzione di orario proprio nel periodo estivo e nelle ore di maggior afflusso di clienti e turisti. Il ricorso infatti ottenne subito da Tar, nell’ottobre 2010, prima una sospensiva del punto che regolava gli orari, poi un’ordinanza di sospensione cautelare dell’intero provvedimento e pagamento delle spese processuali per il Comune (non costituitosi in giudizio) di 1.500 euro, con delle motivazioni che anticiparono già nel merito quelle ora a sostegno della sentenza definitiva: Borghi non aveva la competenza per emettere una tale ordinanza, perché esistono norme nazionali che disciplinano il gioco lecito e l’esercizio delle relative apparecchiature. Inoltre, un atto sindacale può essere emanato per gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mentre invece secondo i giudici il problema sociale, quello della dipendenza da gioco (che interessa, disse il Tar nella sospensiva del 27 ottobre 2010, solo “alcuni, indeterminati cittadini”), con cui l’ex sindaco ha motivato il suo atto non è riconosciuto tra le emergenze previste dalle norme.

Tra l’altro “ considerato che è pur vero che il sindaco, quale ufficiale di governo, può adottare ordinanze urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi ma anche per prevenire gli stessi – recita la sentenza definitiva -, anche tale funzione di prevenzione richiede però una situazione acclarata di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica”, che deve essere illustrata da un’approfondita istruttoria dall’amministrazione in causa.Istruttoria molto generica, stando al testo della pronuncia, “basata su non meglio specificati “studi clinici” relativi alle dipendenze patologiche da gioco”. Mentre l’ordinanza, così come era stata emanata, non ha tenuto conto secondo i giudici, della possibilità per i “dipendenti da gioco” di recarsi nei paesi vicini o di spendere soldi in altri tipi di gioco lecito gestiti pubblicamente, e dell’alternativa per gli stessi di poter usare comunque le “new slot” degli esercizi gavorranesi durante il giorno, ovvero prima dell’orario di chiusura previsto dalle disposizioni sindacali.

Per cui “…considerato altresì – è la parte finale -, che la tutela della salute pubblica come rappresentata non pare aver considerato la possibilità per l’utenza comunale di usufruire anche di altre forme di intrattenimento facenti capo all’Aams o esercitate in comuni limitrofi; considerato che le genericità delle disposizioni di cui all’impugnata ordinanza non consentono di individuare le ragioni del collegamento con l’occupazione di suolo pubblico rilasciata o rilasciabile ai singoli esercenti e con la proroga dell’orario notturno dell’esercizio, dato che, secondo logica, le conseguenze patologiche genericamente paventate potrebbero realizzarsi anche all’interno degli esercizi e in orario diurno”, il Tar accoglie il ricorso del “Boccondivino” e “per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato”.

Per approfondire si può consultare la sentenza del Tar della Toscana cliccando su questo LINK.

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