Orbetello

Incarichi a dirigenti, l’opposizione chiede chiarimenti a Casamenti

Municipio Orbetello

ORBETELLO – “Continua l’opera di controllo sul rispetto delle normative sugli atti della nuova amministrazione comunale con la richiesta di chiarimenti al segretario comunale sulla deliberazione della G.C. n. 234 del 27/09/2016 e sull’avviso per la selezione pubblica per l’incarico di dirigente a tempo determinato del settore Lavori Pubblici del 7 ottobre 2016 – dichiarano i quattro membri del gruppo orbetellano di opposizione consiliare Pd-Area riformista – l’articolo 110 del Tuel, al 3° comma, prevede che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco e il regolamento del Comune di Orbetello per gli incarichi di cui alla suddetta normativa, al comma 4°, stabilisce che è fatta salva la proroga fino a quando il sindaco neoeletto abbia adottato i nuovi provvedimenti di incarichi dirigenziali e comunque non oltre sei mesi dall’insediamento”.

“Ebbene – continuano loro – il sindaco neoeletto ha prima prorogato gli incarichi dirigenziali a tempo determinato per quattro mesi, ossia fino al 30/09/2016 e con la delibera suddetta la GM. ha prorogato l’incarico di dirigente del settore Lavori Pubblici fino al completamento della procedura selettiva, quindi sostanzialmente sine die. Poiché, tra l’altro, il segretario comunale ha dato il parere di regolarità tecnica sulla relativa proposta di delibera, chiediamo sulla base di quale normativa è stata concessa tale proroga a tempo indeterminato, che appare in evidente contrasto, oltre che con il richiamato regolamento, anche con l’obbligo di far precedere detti incarichi da una selezione pubblica. Inoltre nella delibera de n. 234/16 si legge che rimane ferma la natura fiduciaria di incarico esterno ex art. 110 TUEL e nell’avviso per la selezione pubblica del 7 ottobre 2016 si legge che rimane ferma la natura intuitu personae di detto incarico. Ma il comma 1° dell’art. 110 del Tuel è stato modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, che ha introdotto proprio l’obbligo della previa selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi escludendo, quindi, qualsiasi rapporto fiduciario tra il sindaco e il dirigente che sia risultato vincitore della selezione. Si tratta di questioni della massima importanza – concludono Aldi, Paffetti, Barbini e Papini – in quanto riguardano la legittimità dell’attuale proroga e del futuro incarico del dirigente che ha sotto di sé i settori dei Lavori Pubblici, del Patrimonio e dell’Edilizia e Urbanistica”.

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