Giustizia

Concordia, Progetto Giglio «Il Comune ha avuto 300 mila euro e ne ha spesi 250 mila di avvocati» fotogallery

processo concordia 2014

ISOLA DEL GIGLIO – «La strada da perseguire era quella di un accordo con Costa Crociere basato unicamente sulla realizzazione di opere pubbliche, altrimenti non realizzabili, e senza chiedere nemmeno un euro di risarcimento». Così i consiglieri di Progetto Giglio criticano, dopo la pubblicazione delle motivazioni per la seconda sentenza della Concordia, la scelta dell’amministrazione gigliese di chiedere un risarcimento alla Costa crociere.

«Nella sentenza per il processo di appello contro Francesco Schettino è stata confermata anche da questi tre Giudici (dopo i primi tre del primo grado) la provvisionale di euro 300 mila (contro una richiesta di 20 milioni di euro) – afferma Progetto Giglio -. Sono ben spiegati i motivi per cui non è stata accolta la richiesta della nostra Amministrazione comunale confermando quindi l’errata impostazione seguita finora. Avevamo sostenuto, prima di ogni sentenza, che la strada da perseguire era quella di un accordo con Costa Crociere basato unicamente sulla realizzazione di opere pubbliche. Ora è tutto rimandato alla causa civile, che in Italia ha la durata media dai 6 agli 8 anni».

«Sul ritardo dell’approvazione del Piano strutturale, sull’attuazione del Piano triennale delle opere pubbliche sulla mancata acquisizione della Rocca Pisana – prosegue l’opposizione – i giudici scrivono sulle pretese dell’Amministrazione comunale “trattandosi di mere allegazioni della parte interessata prive di qualsiasi riscontro probatorio della loro riferibilità alla vicenda del naufragio della Costa Concordia…. iniziative rimesse, per loro stessa natura, a valutazioni anche di ordine economico, implicanti rilevanti e indimostrati impegni di spesa da parte dell’Ente”»

«Sulle somme anticipate (ad oggi 485.000 euro che pesano sul bilancio Comunale) il Tribunale è molto esplicito e chiaro affermando che “in ordine alla voce risarcitoria somme anticipate per conto dello Stato (come espressamente allegato nella stessa memoria difensiva), la legittimazione a chiederne il risarcimento spettava a quest’ultimo, in quanto il Comune aveva eventualmente azione diretta di restituzione nei confronti del competente Ministero, per cui non poteva essere riconosciuta come voce risarcitoria a favore del Comune. I presunti specifici accordi con la Protezione Civile e con Costa Crociere Spa in base ai quali il Comune di Isola del Giglio sostiene di aver assunto il ruolo di effettivo soggetto erogatore della spesa, avrebbero dovuto essere provati con la produzione di documentazione nelle forme solenni richieste per gli accordi coinvolgenti soggetti pubblici e soggetti privati, ovvero, alternativamente, giustificando eventuali deroghe sulla scorta di specifici poteri normativamente attribuiti, non essendo sufficienti le evidenti ragioni di celerità e di urgenza messe in luce anche dalla testimonianza del Sindaco, essendo irrilevanti al riguardo anche i carteggi tra Legali del Comune e della società armatrice, in mancanza in questa sede di prova certa e persino di una precisa allegazione della natura e del tenore di tali accordi”» Proseguono i consiglieri di minoranza.

«Sulla richiesta di liquidazione delle spese di trasferta sostenute dall’Avvocato Maria Chiara Zanconi, il Tribunale sentenzia che “ non puo’ essere accolta, con riferimento al Comune di Isola del Giglio, in quanto l’Avvocato Alessandro Maria Lecci, unico difensore nominato dalla parte civile Comune di Isola del Giglio, appartiene al Foro di Grosseto, mentre l’istanza sul punto fa riferimento alle spese di trasferta sostenute dall’Avvocato Zanconi, appartenente al Foro di Milano, intervenuta alle udienze in sostituzione dell’Avvocato Lecci. Al fine del riconoscimento delle spese di trasferta deve aversi riguardo al luogo in cui il Difensore titolare della difesa svolge prevalentemente la sua attività e non anche ai Fori di appartenenza di eventuali sostituti…”. Rammentiamo ai Cittadini di Isola del Giglio che, a fronte di una provvisionale riconosciuta di € 300.000 (la più bassa in assoluto tra i vari Ministeri ed Enti) le spese legali relative ai processi di primo e secondo grado ammontano a circa € 250.000».

commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI